Nota normativa (obbligatoria) – Obbligo di inserimento della dicitura “X% certificato PEFC” nei documenti di vendita

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In coerenza con le richieste dello standard di certificazione di catena di custodia (PEFC ITA 1002:2013), che evidenzia le informazioni necessarie per identificare e verificare la categoria del materiale approvvigionato che devono essere contenute nei documenti in uscita (Cap. 7), si rende noto che il PEFC Italia inserisce gli stessi obblighi per la proprietà forestale certificata e/o per chi immette per la prima volta nel mercato prodotti di origine forestale derivanti da foreste certificate, obblighi attualmente non esplicitati in PEFC ITA 1000:2013.
Pertanto con la presente nota normativa si inserisce l’obbligo per chi vende di fornire specifica documentazione associata ai prodotti venduti/trasferiti (come da Cap. 7.1.3 di PEFC ITA 1002), di cui si riporta il testo rilevante:
Il/i documento/i associato/i a ogni consegna di tutti i prodotti coperti da dichiarazione deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
(a) identificazione del cliente,
(b) identificazione del fornitore,
(c) l’identificazione del/i prodotto/i
(d) la quantità di consegna per ogni prodotto oggetto della documentazione,
(e) la data di consegna/periodo di consegna/periodo contabile,
(f) la dichiarazione formale sulla categoria del materiale (compresa la percentuale di materiale certificato), specificatamente per ogni prodotto certificato oggetto del documento, a seconda del caso,
(g) l’identificativo del certificato di catena di custodia del fornitore o di altro documento che conferma lo status certificato del fornitore.

Nota 1: La “dichiarazione formale”, ovvero la dichiarazione nella sua esatta formulazione così come i documenti che confermano la certificazione, sono specificati in appendice alla presente norma o da altro documento/di indicato/i dallo schema di certificazione forestale pertinente o di etichettatura.
Nota 2: L’identificativo del certificato può essere una combinazione numerica o alfanumerica e di solito è indicato come il “numero di certificazione”.
Nota 3: L’identificazione del prodotto è da interpretare come tipologia del prodotto e specie legnose o specie legnose prevalenti

Tale nota normativa è obbligatoria con decorrenza immediata.
Perugia 5 ottobre 2015

Redazione

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